L'Amministratore di Sostegno prelevava periodicamente somme dal conto corrente dell'Amministrata, giustificando tali uscite come autoliquidazione dell'indennità per la gestione svolta. Il Giudice Tutelare approvava inizialmente i rendiconti annuali senza rilevare l'irregolarità, ma successivamente rilevava la sottrazione non autorizzata di oltre 24 mila euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato dell'amministratore di sostegno. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'incarico di tutela è a titolo gratuito. Solo il Giudice Tutelare possiede il potere discrezionale di liquidare un'equa indennità. L'amministratore non può mai attribuirsi autonomamente alcun compenso. La restituzione del denaro e la formale approvazione passata dei rendiconti non escludono il reato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'imputato alle spese e alla Cassa delle Ammende.
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