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Art. 307 Codice Penale — Anno 2025

Altri anni per Art. 307 Codice Penale

Colloqui detenuto convivente: sì dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che un detenuto sottoposto al regime speciale del 41 bis ha diritto a mantenere colloqui e corrispondenza con il proprio convivente. La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia, chiarendo che la nozione di 'convivente' è distinta e parificata a quella di 'familiare' ai fini dei contatti. La sentenza sottolinea che, una volta provata la stabilità del rapporto di convivenza, il diritto ai colloqui del detenuto convivente non può essere negato, superando l'interpretazione restrittiva che limitava tale possibilità solo ai familiari legalmente riconosciuti.
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Colloqui congiunti: inclusi suoceri e cognati
Un detenuto si è visto negare i colloqui con suoceri e cognata perché non conviventi. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che per il diritto ai colloqui congiunti, la nozione di 'prossimo congiunto' ex art. 307 c.p. si applica e include anche gli affini dello stesso grado, come suoceri e cognati, a prescindere dalla convivenza.
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