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Art. 307 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 307 Codice Penale

Colloqui in carcere al 41-bis: no al tutore non convivente
Un detenuto sottoposto al regime differenziato ha richiesto di svolgere colloqui telefonici e visivi con la propria tutrice legale, indicandola anche come compagna di fatto. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato l'autorizzazione ordinaria, rilevando la mancanza di una reale e pregressa convivenza sotto lo stesso tetto prima della carcerazione. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato il divieto, dichiarando inammissibile il ricorso del recluso. I giudici hanno chiarito che i colloqui in carcere al 41-bis sono riservati rigorosamente ai familiari stretti e ai conviventi autentici. La mera nomina a tutore legale, l'elezione di domicilio e le future promesse di vita comune non bastano a creare lo status di convivente né a superare le rigide restrizioni di sicurezza penitenziaria.
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Falsa Testimonianza per Amore: La Cassazione Annulla la Condanna della Madre
La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per falsa testimonianza inflitta a una Madre. La donna aveva mentito in tribunale per proteggere il figlio, potenzialmente coinvolto in attività di spaccio, durante un processo per estorsione contro un terzo soggetto. La Corte d'Appello non aveva valutato se la falsa testimonianza fosse giustificata dalla necessità di evitare un grave danno alla libertà o all'onore del figlio, come previsto dalla causa di non punibilità. La Cassazione ha rinviato il caso per un nuovo esame, sottolineando l'importanza di verificare rigorosamente l'inevitabilità di tale danno.
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Colloqui Detenuto Convivente: La Cassazione limita l’accesso ai familiari
Un detenuto, soggetto a un regime carcerario speciale, aveva ottenuto l'autorizzazione a svolgere colloqui regolari con il convivente della propria sorella. Il Tribunale di Sorveglianza aveva interpretato estensivamente la normativa, equiparando il convivente del familiare a un "familiare" del detenuto ai fini dei colloqui. La Corte di Cassazione ha però annullato questa decisione. Ha stabilito che la legge sulle unioni civili e convivenze estende i diritti del coniuge al solo convivente *del detenuto*, non al convivente di un suo familiare. Pertanto, i **colloqui del detenuto con il convivente** di un familiare non sono un diritto ordinario, ma richiedono specifiche autorizzazioni per "casi eccezionali".
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Colloqui in carcere: negato l’accesso ai conviventi dei parenti
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia contro la decisione che autorizzava un detenuto in regime di 41-bis a svolgere colloqui con il convivente della sorella. Il Tribunale di sorveglianza aveva equiparato il convivente della sorella a un familiare, applicando la legge sulle unioni civili. La Cassazione ha invece chiarito che l'equiparazione tra coniuge e convivente di fatto riguarda solo il convivente diretto del detenuto e non si estende ai conviventi dei suoi parenti. Di conseguenza, il convivente della sorella resta una terza persona e non ha un diritto automatico ai colloqui in carcere, i quali possono essere autorizzati solo in presenza di motivi eccezionali valutati dal direttore dell'istituto. La decisione è stata annullata con rinvio.
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Connivenza non punibile o complicita? Il confine in casa propria
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per detenzione e spaccio di stupefacenti a carico di una donna che coabitava con il nipote. Nell'appartamento comune erano stati rinvenuti cocaina e marijuana, in parte nascosti nella camera da letto della donna. La difesa sosteneva l'ipotesi di connivenza non punibile, affermando che la donna fosse solo a conoscenza dell'attivita del nipote senza parteciparvi. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che la donna aveva tentato di ostacolare la perquisizione della polizia, fornito scuse inverosimili sull'odore della droga e cercato di nascondere denaro e agende. Tali condotte attive configurano un vero e proprio concorso nel reato, escludendo la semplice tolleranza passiva.
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Colloqui in carcere: no alle visite della nuora di fatto
Il Ministero della Giustizia ha impugnato il provvedimento che autorizzava i colloqui in carcere tra un detenuto e la convivente del figlio, considerata dal giudice di merito come una nuora di fatto equiparabile a un familiare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la parificazione tra coniuge e convivente introdotta dalla Legge Cirinnà si applica solo alla relazione diretta tra il detenuto e il proprio partner. Non è possibile estendere tale tutela alle relazioni di fatto indirette, come quella della compagna del figlio. Di conseguenza, la richiedente non può essere considerata familiare o prossimo congiunto ai fini dell'accesso ordinario alle visite. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio il provvedimento impugnato.
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