Un contribuente, dopo aver impugnato un avviso di liquidazione e aver successivamente pagato l'importo, effettuava una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha confermato che in caso di rinuncia al ricorso, le spese processuali sono a carico della parte rinunciante, come previsto dalla legge. La Corte ha chiarito che tale fattispecie si distingue dalla 'cessazione della materia del contendere', unico caso in cui il giudice può valutare la soccombenza virtuale per decidere sulle spese.
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