Una multinazionale della logistica ha impugnato un verbale ispettivo dell'INPS che contestava debiti contributivi per oltre 280.000 euro, invocando la responsabilità solidale negli appalti ex art. 29 d.lgs. 276/2003. La società sosteneva che il rapporto con il vettore fosse un semplice contratto di trasporto, escluso dalla garanzia solidale. La Corte di Cassazione ha invece confermato la natura di appalto di servizi di trasporto, evidenziando come la sistematicità dei viaggi, l'uso di mezzi con marchio aziendale, divise dedicate e una pianificazione centralizzata configurino un'organizzazione complessa tipica dell'appalto. Di conseguenza, il committente resta obbligato in solido per i contributi non versati dal fornitore ai propri dipendenti.
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