Il Contribuente ha impugnato alcuni avvisi di pagamento per il mancato versamento del contributo unificato. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di chiarezza e sinteticità espositiva. L'atto, infatti, si limitava a riprodurre in modo confuso stralci di vecchi atti difensivi senza formulare censure specifiche e comprensibili contro la sentenza impugnata. I giudici hanno ribadito che l'autosufficienza del ricorso richiede una selezione chiara dei fatti e dei motivi di diritto, vietando la sovrapposizione caotica di argomentazioni. Il Contribuente perde la causa ed è condannato a pagare le spese di giudizio e un ulteriore contributo unificato.
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