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Art. 299 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Penale

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Altri anni per Art. 299 Codice di Procedura Penale

Sostituzione della misura cautelare: no a motivi già respinti
L'Indagato, sottoposto alla custodia in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso, ha avanzato istanza di sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari. La difesa ha evidenziato la successiva assoluzione per un reato associativo collegato, il tempo trascorso dai fatti e l'incensuratezza. Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza e il Tribunale del Riesame ha dichiarato inammissibile il successivo appello cautelare, rilevando che i motivi costituivano una riproposizione di argomenti già valutati e respinti in precedenza. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione, ribadendo che la richiesta di modifica della custodia deve contenere elementi di novità concreti. L'Indagato resta in carcere e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Sostituzione della misura cautelare negata: complice libero
Un indagato sottoposto a custodia carceraria ha richiesto la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente ha lamentato una disparità di trattamento rispetto al coindagato, al quale il giudice aveva concesso i domiciliari per i medesimi fatti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. La concessione di una misura più lieve a un complice non costituisce un fatto nuovo idoneo a giustificare la revoca o attenuazione del regime detentivo. La posizione cautelare resta autonoma e si basa sul ruolo concretamente svolto e sulla personalità individuale. L'indagato resta in carcere e deve pagare le spese processuali.
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Revoca della misura cautelare: il solo tempo trascorso non basta
L'Imputato, condannato in secondo grado a sei anni e due mesi di reclusione per associazione per delinquere e truffa aggravata finalizzata ad erogazioni pubbliche, ha chiesto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. La difesa sosteneva l'attenuazione delle esigenze cautelari a causa del tempo trascorso e dello svolgimento di una regolare attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il solo tempo trascorso non giustifica la revoca della misura cautelare. La sopravvenuta condanna in appello e la precedente violazione dei domiciliari confermano l'attualità del pericolo di reiterazione. L'Imputato rimane agli arresti domiciliari e deve pagare le spese processuali.
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Custodia in carcere per ultrasettantenni: frena la mafia
L'Indagato, un uomo di oltre settanta anni accusato di estorsioni aggravate dal metodo mafioso protrattesi per quasi un decennio, ha proposto ricorso contro la decisione che ne confermava la misura detentiva. La difesa sosteneva la prevalenza del divieto di carcerazione legato all'età anagrafica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la custodia in carcere per ultrasettantenni in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. I giudici hanno riscontrato la certezza del pericolo di reiterazione dei reati e di condizionamento dei testimoni. Misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari anche con controllo elettronico, non offrono adeguate garanzie per interrompere i contatti con la criminalità organizzata. L'Indagato rimane quindi in carcere ed è stato condannato alle spese processuali.
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Sostituzione della misura cautelare minorile: no ai domiciliari
Un minore, ristretto presso un Istituto Penale Minorile per reati di rapina e altre infrazioni, ha chiesto la sostituzione della misura cautelare minorile con una modalita meno restrittiva. La difesa ha sostenuto che il giudice di merito avesse ignorato le relazioni favorevoli dei servizi sociali e della struttura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il Tribunale ha valutato correttamente tutti gli elementi. Nonostante i primi progressi personali, persiste un elevato pericolo di reiterazione del reato. Il giovane presenta un contesto familiare fragile, ha rifiutato l'inserimento in comunita, ha fatto uso di stupefacenti e ha compiuto atti aggressivi in carcere. Di conseguenza, la misura custodiale in istituto rimane confermata.
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Sostituzione della misura cautelare: dal carcere ai domiciliari
La Procura ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame ha concesso a un imputato, accusato di tentata estorsione, la sostituzione della misura cautelare dalla custodia in carcere agli arresti domiciliari. Il Pubblico Ministero sosteneva che i giudici avessero errato nel ritenere caduta l'aggravante mafiosa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. Il ricorso era privo di autosufficienza e non contestava l'ulteriore motivazione del Tribunale, fondata sulla concessione delle attenuanti generiche e sul ridotto disvalore del fatto. L'imputato rimane quindi agli arresti domiciliari.
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Sostituzione misura cautelare: risarcimento non evita il carcere
Un giovane indagato per estorsione e usura aggravate dal metodo mafioso ha richiesto la sostituzione della misura cautelare dal carcere agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un'altra regione. A sostegno della richiesta, la difesa ha evidenziato l'integrale risarcimento del danno, l'adesione delle vittime a percorsi di giustizia riparativa, la giovane età e lo stato di incensurato. Il Tribunale ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato il diniego, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che le condotte risarcitorie postume e il trasferimento geografico non superano la presunzione di pericolosità sociale quando il soggetto ha continuato a delinquere violando precedenti prescrizioni giudiziarie.
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Revoca della misura cautelare e ricorso: niente spese
Un indagato sottoposto a custodia cautelare ha ottenuto dal Tribunale del Riesame la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Contro questo provvedimento la difesa ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e la motivazione sulla pericolosità sociale. Nelle more del giudizio di legittimità, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto la totale revoca della misura cautelare restituendo la piena libertà al soggetto. Il difensore ha quindi formalizzato la perdita di interesse al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, precisando che tale esito non comporta la condanna alle spese processuali.
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Revoca della misura cautelare: l’audio batte l’errore del testo
Un indagato per estorsione aggravata ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere. La difesa ha sostenuto che una nuova perizia tecnica dimostrasse l'inattendibilità delle trascrizioni delle intercettazioni decisive. Tuttavia, il Tribunale del Riesame e la Corte di Cassazione hanno respinto l'istanza. I giudici hanno chiarito che il vero valore probatorio risiede nella registrazione audio originale e non nella sua mera trasposizione grafica o nell'errore materiale di numerazione progressiva dei file. La conversazione incriminante esiste realmente e conserva la sua efficacia probatoria, rendendo impossibile la revoca della misura cautelare.
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Custodia cautelare in carcere: annullato scambio di persona
Un imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. I giudici del riesame respingono l'istanza basando il rifiuto su una pesante condanna a venti anni di reclusione. Tuttavia, tale condanna riguarda un omonimo coinvolto nello stesso procedimento ma nato trent'anni prima e giudicato con rito abbreviato. La difesa dimostra il clamoroso scambio di persona e ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso e stabilisce che l'ordinanza ha fondato il rigetto su elementi totalmente estranei alla situazione giuridica del richiedente. La decisione viene quindi annullata con rinvio per una nuova e corretta valutazione.
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Revoca della misura cautelare: il carcere resta confermato
Un indagato per associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni chiedeva la revoca della misura cautelare in carcere o la concessione dei domiciliari. La difesa sosteneva che i fatti risalivano a molti anni prima, che l'organizzazione criminale era ormai disarticolata e che le aziende erano sotto sequestro. I giudici hanno respinto la richiesta poiché l'indagato non ha mostrato alcun reale distacco dalle logiche criminali, continuando a gestire affari tramite fittizie intestazioni fino a tempi recenti. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che il semplice decorso del tempo antecedente all'arresto non giustifica la revoca della misura cautelare in assenza di fatti nuovi successivi all'inizio della detenzione.
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Revoca degli arresti domiciliari: respinto il ricorso
La Corte di Cassazione ha confermato il ripristino della custodia cautelare a carico di un indagato per associazione a delinquere, riciclaggio e scommesse clandestine. Il Giudice per le indagini preliminari aveva concesso la revoca degli arresti domiciliari, valorizzando relazioni di polizia pregresse e il rigetto di una misura di prevenzione. Su appello del Pubblico Ministero, il Tribunale del Riesame ha ripristinato la misura cautelare. I giudici hanno chiarito che i documenti difensivi riguardavano fatti antecedenti e risultavano inidonei a cancellare la pericolosità sociale emersa nelle indagini più recenti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'indagato, ribadendo il principio del giudicato cautelare in assenza di fatti nuovi.
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Revoca della custodia cautelare negata: il tempo non basta
Un indagato per reati di autoriciclaggio ha chiesto la revoca della custodia cautelare in carcere, sostenendo l'attenuazione delle esigenze cautelari per il solo decorso del tempo e per la propria condotta. Il Tribunale del Riesame ha respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il semplice passaggio del tempo non cancella il pericolo di reiterazione del reato quando la situazione resta immutata. Inoltre, la sopravvenuta condanna in primo grado a oltre nove anni di reclusione costituisce un elemento che rafforza e conferma la gravità delle esigenze cautelari originarie.
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Sostituzione della misura cautelare: tempo e reati gravi
Un imputato condannato per rapina pluriaggravata in abitazione e porto abusivo di oggetti atti a offendere si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo ha richiesto la revoca o la sostituzione della misura cautelare con un provvedimento meno afflittivo. A supporto dell'istanza, la difesa ha evidenziato il trascorrere di circa due anni e mezzo dall'inizio della custodia, lo stato di incensurato e la disponibilità di una nuova occupazione lavorativa. I giudici di merito hanno respinto la richiesta a causa dell'estrema gravità del fatto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dichiarando il ricorso inammissibile. Il mero decorso del tempo e la corretta osservanza degli obblighi domiciliari possiedono infatti un valore neutro e non attenuano automaticamente il pericolo di reiterazione del reato in presenza di condotte criminali particolarmente allarmanti.
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Revoca della misura cautelare: conta il ravvedimento
Un giovane indagato, sottoposto all'obbligo di dimora per i reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ha chiesto la revoca della misura cautelare. La difesa ha evidenziato elementi rilevanti successivi ai fatti: la confessione piena, il risarcimento integrale del danno alle vittime, un percorso di recupero psico-sociale e la giovane età con totale incensuratezza. Il Tribunale del Riesame ha respinto l'istanza basandosi unicamente sulla gravità dei reati accertati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che il giudice non può fondare il rischio di reiterazione solo sul titolo di reato, ma deve valutare attentamente e in modo attuale i comportamenti virtuosi di ravvedimento mostrati dopo il fatto.
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Rinuncia al ricorso cautelare: libertà e inammissibilità
L'Indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per presunti reati di associazione a delinquere e falso, ha richiesto la revoca o la sostituzione della misura restrittiva. Il Tribunale del Riesame ha respinto la domanda, ritenendo che il semplice passare del tempo non attenuasse il pericolo e che non vi fossero elementi nuovi rispetto a una precedente decisione. I difensori hanno quindi presentato ricorso in sede di legittimità, lamentando la mancata valutazione di fatti sopravvenuti come le dimissioni societarie e il pensionamento. Prima dell'udienza, la difesa ha depositato un atto formale con cui ha manifestato la rinuncia al ricorso cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile, escludendo la condanna alle spese per il ricorrente.
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Revoca della misura cautelare: il solo tempo non basta
L'Indagato, sottoposto alla custodia in carcere per il reato di rapina aggravata, ha richiesto la revoca della misura cautelare o la sua sostituzione. La difesa ha sostenuto che il decorso di oltre due mesi di carcerazione preventiva avesse affievolito le esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione del reato. I giudici territoriali hanno respinto l'istanza evidenziando l'assenza di elementi nuovi a supporto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Indagato. I Supremi Giudici hanno stabilito che il semplice trascorrere di un breve periodo di tempo non costituisce un fatto nuovo idoneo a modificare il quadro cautelare, specialmente in presenza di reati gravi.
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Modifica della misura cautelare: il carcere resta senza novità
L'indagato, condannato in primo grado a sei anni di reclusione per usura ed estorsione, chiedeva la modifica della misura cautelare dal carcere agli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. La richiesta si fondava sul tempo trascorso dall'arresto e sulla corretta condotta tenuta in istituto penitenziario. I giudici territoriali respingevano l'istanza rilevando l'assenza di elementi nuovi e la persistente gravità dei reati. La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando che il semplice decorso del tempo e la buona condotta carceraria non rappresentano fatti nuovi idonei ad attenuare il regime custodiale.
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Rapina e sostituzione della misura cautelare: carcere confermato
Un indagato per concorso in rapina ha richiesto la sostituzione della misura cautelare del carcere con i domiciliari. L'indagato ha sostenuto che una disabilità fisica (zoppia) gli impediva di compiere materialmente il crimine e ha fatto leva su dichiarazioni scagionanti di un complice. I giudici hanno respinto l'istanza evidenziando che l'uomo aveva il ruolo di pianificatore e coordinatore telefonico, non di esecutore materiale. Inoltre, la difesa non ha depositato gli atti a sostegno della richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto e dichiarato inammissibile il ricorso, lasciando il soggetto in carcere e condannandolo alle spese.
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Revoca della misura cautelare e frode: carcere confermato
Un indagato per frode fiscale aggravata da legami con la criminalità organizzata ha richiesto la revoca della misura cautelare in carcere per ottenere gli arresti domiciliari. La difesa ha sostenuto l'attenuazione delle esigenze cautelari a causa del sequestro delle aziende coinvolte e della fine di una relazione sentimentale con un familiare dei coindagati. I giudici di merito hanno respinto l'istanza e la Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dichiarando inammissibile il ricorso. La revoca della misura cautelare esige elementi nuovi e concreti capaci di modificare il quadro indiziario. Il sequestro societario non esclude la creazione di nuovi schermi giuridici per delinquere e i legami stabili con ambienti criminali mantengono intatto il pericolo di recidiva.
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