Una società di carburanti ha impugnato la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale durante il primo lockdown del 2020. La società sosteneva che la dichiarazione di fallimento fosse nulla perché pronunciata nel periodo di sospensione straordinaria delle procedure per l'emergenza Covid-19 e che i debiti fiscali, temporaneamente sospesi per legge, non dovessero essere conteggiati per valutarne l'insolvenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la sospensione emergenziale riguardava i termini processuali e non impediva l'adozione di provvedimenti decisori già maturi. Inoltre, la valutazione dello stato di insolvenza spetta ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione se motivata correttamente, soprattutto quando i debiti fiscali sospesi rappresentano solo una minima parte del debito complessivo.
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