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Art. 298 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 298 Codice di Procedura Civile

Interruzione del processo: il fallimento non cancella la condanna
Un committente ha citato in giudizio un appaltatore per la restituzione di somme versate per lavori mai eseguiti. Durante il processo di primo grado, l'appaltatore è stato dichiarato fallito, ma il giudizio è proseguito senza che venisse dichiarata l'interruzione. Successivamente, l'appaltatore, tornato in bonis, ha impugnato la sentenza di condanna lamentando la mancata interruzione del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la mancata interruzione del processo per fallimento comporta una nullità relativa. Tale vizio può essere eccepito solo dalla parte interessata (la curatela) e richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa, che nel caso specifico non è stato provato.
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Ricusazione del giudice: quando il processo non si ferma
Un ente ecclesiastico ha citato in giudizio un privato per ottenere il rilascio di un fondo occupato abusivamente. Durante il processo, il convenuto ha presentato un'istanza di ricusazione del giudice. Nonostante la mancanza di un provvedimento formale di sospensione, la Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro i termini di legge. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la ricusazione del giudice non determina mai una sospensione automatica del processo. Senza un ordine espresso del magistrato, il processo prosegue regolarmente e le parti non hanno l'onere di riassumerlo. La decisione ribadisce che l'estinzione per inattività non può verificarsi se non vi è stata una sospensione formalmente dichiarata.
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Riassunzione del processo: decesso in sospensione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la morte di una parte durante la sospensione del giudizio non incide sul termine per la riassunzione del processo. La ripresa della causa dipende esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante e dalla conoscenza che le parti ne abbiano avuto.
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Sospensione vendita fallimentare: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso riguardante la sospensione di una vendita aziendale in ambito di concordato preventivo. Una società si era vista aggiudicare un'azienda a un prezzo ritenuto basso da un'altra società, che ha ottenuto dal Tribunale la sospensione della vendita. La Cassazione, pur riconoscendo l'astratta impugnabilità di tali provvedimenti, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso dell'aggiudicataria per un vizio procedurale: la mancata specifica contestazione delle motivazioni legali del Tribunale. La decisione sottolinea l'importanza della specificità dei motivi di ricorso in materia di sospensione vendita fallimentare.
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