Un lavoratore, licenziato dopo un lungo periodo di sospensione, ha citato in giudizio l'ex datore di lavoro per il risarcimento dei danni, inclusa la perdita dell'indennità di disoccupazione (NASPI). La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che la causa diretta del danno economico era la stessa omissione del lavoratore. La mancata richiesta NASPI da parte del dipendente interrompe il nesso causale con qualsiasi presunta condotta illecita dell'azienda, rendendo quest'ultima non responsabile per la perdita del sussidio.
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