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Art. 2966 Codice Civile — Anno 2024

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Altri anni per Art. 2966 Codice Civile

Indennità di mobilità: il termine per la domanda
La Corte di Cassazione conferma che la domanda per l'indennità di mobilità deve essere presentata entro un termine di decadenza di 60 giorni dall'inizio della disoccupazione. Questo termine non è sospeso né interrotto dalla pendenza di un giudizio per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità. La presentazione tardiva della domanda comporta la perdita definitiva del diritto alla prestazione.
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Indennità di mobilità: la domanda va fatta subito
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33707/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di indennità di mobilità: la domanda all'INPS deve essere presentata entro il termine di decadenza di 60 giorni, anche se è in corso un contenzioso per il riconoscimento del diritto all'iscrizione nelle apposite liste. La Corte ha chiarito che attendere l'esito del giudizio prima di presentare la domanda comporta la perdita definitiva del diritto alla prestazione.
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Indennità di mobilità: la domanda entro 60 giorni
Un lavoratore, dopo aver ottenuto in via giudiziale il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità, si è visto negare l'indennità di mobilità per aver presentato la domanda oltre il termine di decadenza. La Cassazione ha confermato che la domanda va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni, anche se i presupposti del diritto sono accertati solo in un momento successivo.
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Indennità di mobilità: la domanda è obbligatoria
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33705/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di indennità di mobilità: la semplice iscrizione nelle apposite liste non è sufficiente per ottenere il beneficio economico. È indispensabile presentare una specifica domanda all'ente previdenziale entro il termine di decadenza di 60 giorni. La Corte ha chiarito che tale termine non viene sospeso o interrotto neppure in pendenza di un contenzioso giudiziario volto a far riconoscere il diritto all'iscrizione stessa.
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Mancata richiesta NASPI: il nesso causale è escluso
Un lavoratore, licenziato dopo un lungo periodo di sospensione, ha citato in giudizio l'ex datore di lavoro per il risarcimento dei danni, inclusa la perdita dell'indennità di disoccupazione (NASPI). La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che la causa diretta del danno economico era la stessa omissione del lavoratore. La mancata richiesta NASPI da parte del dipendente interrompe il nesso causale con qualsiasi presunta condotta illecita dell'azienda, rendendo quest'ultima non responsabile per la perdita del sussidio.
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