Un'impresa edile chiedeva il risarcimento dei danni per la sospensione dei lavori durante l'esecuzione di un contratto di appalto pubblico per la costruzione di una sede pubblica. La Corte d'Appello respingeva le richieste dell'impresa, evidenziando che per la prima sospensione (consegna parziale) l'impresa non aveva esercitato il diritto di recesso, mentre per le sospensioni successive non aveva iscritto tempestivamente le riserve nel registro di contabilità. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso degli eredi dei titolari dell'impresa. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di sospensione illegittima o consegna parziale, l'appaltatore decade dal diritto al risarcimento se non formula le riserve nei tempi e nei modi previsti dalla legge o se non esercita il recesso.
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