Un professionista ha chiesto agli eredi di un cliente il pagamento di oltre 45.000 euro per attività di progettazione. Gli eredi si sono opposti eccependo la prescrizione presuntiva triennale del credito e, in via subordinata, la compensazione con un controcredito per vizi dell'opera. Il professionista ha sostenuto l'incompatibilità tra le due difese, affermando che la compensazione escludesse la presunzione di estinzione del debito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, stabilendo che la prescrizione presuntiva non si riferisce solo al pagamento, ma a qualsiasi causa di estinzione dell'obbligazione. Di conseguenza, l'eccezione di compensazione è pienamente compatibile con la presunzione di estinzione del debito. Il professionista perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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