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Art. 2951 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Perdita di chance: concorso perso ma il danno va provato
Un candidato a un concorso pubblico ha ricevuto in ritardo la raccomandata di convocazione all'esame a causa del disservizio dell'operatore postale, perdendo la possibilità di partecipare. Il Tribunale ha condannato l'operatore al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'operatore, chiarendo che la perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto e richiede una prova rigorosa. Il danneggiato deve dimostrare la seria e concreta probabilità di vincere il concorso in base ai propri titoli e ai concorrenti, non bastando il semplice possesso del titolo di studio abilitante. Inoltre, la Corte ha stabilito che a tali azioni si applica la prescrizione triennale speciale e non quella quinquennale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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