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Art. 2951 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2951 Codice Civile

Prescrizione nel contratto di trasporto: furto e rivalsa
Una società committente affida il trasporto di merci a un vettore principale, il quale subappalta l'incarico a un sub-vettore. Durante il tragitto, ignoti rubano il carico. L'assicuratore della merce risarcisce il committente e fa causa al vettore principale per recuperare la somma. Il vettore principale chiama in causa il sub-vettore per rivalersi del danno, ma quest'ultimo eccepisce la prescrizione annuale. I giudici di merito respingono l'eccezione, fissando il termine iniziale della prescrizione alla data di notifica della causa principale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del sub-vettore, stabilendo che la prescrizione nel contratto di trasporto e nel sub-trasporto decorre tassativamente dal giorno convenuto per la riconsegna delle cose e non dall'avvio dell'azione risarcitoria.
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Mutatio libelli e risarcimento danni: il rigetto del ricorso
Una società committente richiede la condanna di un'azienda di trasporti per i danni subiti dalle merci. L'azione iniziale si fonda sull'inadempimento del contratto. Successivamente, per evitare la prescrizione del diritto, la committente tenta di qualificare la richiesta come responsabilità extracontrattuale per illecito generico. La Corte di Cassazione stabilisce che questo mutamento integra un'ipotesi di mutatio libelli e risarcimento danni inammissibile, poiché introduce fatti nuovi rispetto all'atto introduttivo. La domanda rimane confinata alla sfera contrattuale ed è estinta per decorso del termine di prescrizione. La committente perde il giudizio ed è condannata al pagamento delle spese legali.
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Perdita di chance: concorso perso ma il danno va provato
Un candidato a un concorso pubblico ha ricevuto in ritardo la raccomandata di convocazione all'esame a causa del disservizio dell'operatore postale, perdendo la possibilità di partecipare. Il Tribunale ha condannato l'operatore al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'operatore, chiarendo che la perdita di chance non è una mera aspettativa di fatto e richiede una prova rigorosa. Il danneggiato deve dimostrare la seria e concreta probabilità di vincere il concorso in base ai propri titoli e ai concorrenti, non bastando il semplice possesso del titolo di studio abilitante. Inoltre, la Corte ha stabilito che a tali azioni si applica la prescrizione triennale speciale e non quella quinquennale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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