Un'impresa di trasporti, dopo aver eseguito dei trasporti internazionali rimasti insoluti a causa del fallimento del vettore principale, ha esercitato l'azione diretta del subvettore contro l'azienda committente originaria per recuperare il proprio credito. Il Tribunale ha accolto la domanda applicando la prescrizione decennale, mentre la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione ritenendo applicabile la prescrizione annuale e negando la legittimazione al subvettore non materiale. La Corte di Cassazione, rilevando la particolare importanza della questione sulla prescrizione e sui soggetti legittimati all'azione, ha emesso un'ordinanza interlocutoria rimettendo la causa alla pubblica udienza per una decisione definitiva.
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