La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una società ferroviaria contro l'esclusione di un suo credito dal passivo fallimentare di un'azienda cliente. Il caso verteva sulla corretta qualificazione di un accordo per la fornitura di biglietti: la Corte ha confermato la decisione di merito che lo ha inquadrato non come un generico accordo di fornitura, ma come un contratto quadro che dava origine a singoli contratti di trasporto. Di conseguenza, si applica la prescrizione breve di un anno prevista dall'art. 2951 c.c., con la conseguente estinzione del credito, poiché non reclamato in tempo utile.
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