Una cittadina ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2021 per debiti contributivi risalenti al 1992, sostenendo l'avvenuta prescrizione contributi previdenziali dopo un precedente atto del 2015. La Corte d'Appello ha accolto l'opposizione, calcolando una sospensione Covid di soli 311 giorni. L'Ente previdenziale ha fatto ricorso in Cassazione contestando il calcolo del blocco dei termini. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che la normativa emergenziale estende l'art. 12 del d.lgs. 159/2015 anche alle intimazioni di pagamento, determinando una proroga di 542 giorni per i crediti non in scadenza immediata. I giudici di legittimità hanno cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa per un nuovo e corretto conteggio dei termini.
Continua »