La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione Doganale contro la Società Contribuente, confermando la prescrizione del credito d'imposta. Il caso nasce dal furto di prodotti alcolici in regime sospensivo. L'Amministrazione pretendeva il pagamento delle accise, sostenendo che il furto non consentisse l'abbuono d'imposta per accise e che il termine di prescrizione fosse sospeso. La Suprema Corte ha chiarito che il furto costituisce uno svincolo irregolare e non un caso fortuito o di forza maggiore. Di conseguenza, non si applica la sospensione della riscossione prevista per i casi di perdita o distruzione. Poiché il diritto al pagamento è sorto il giorno del furto e l'Amministrazione ha notificato l'atto impositivo oltre i cinque anni previsti, il credito erariale è ormai estinto per prescrizione, decretando la vittoria della Società Contribuente.
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