Una società ha chiesto al Ministero il risarcimento per i danni causati dall'esondazione di un fiume nel 1992. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo il diritto prescritto, sul presupposto che la società potesse percepire subito i vizi di manutenzione delle opere idrauliche. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione del risarcimento danni decorre solo dal momento in cui il danneggiato acquisisce una reale consapevolezza tecnico-scientifica del nesso causale tra le carenze delle opere pubbliche e l'evento dannoso. La semplice percezione visiva dell'alluvione non basta a far iniziare il decorso del tempo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
Continua »