Una acquirente ha citato in giudizio il venditore per accertare l'autenticità delle firme su un contratto di compravendita immobiliare. Il venditore ha eccepito l'esistenza di una clausola compromissoria. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza a favore degli arbitri. L'acquirente ha proposto appello, sostenendo che si trattasse di un arbitrato irrituale. La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile, qualificando l'accordo come arbitrato rituale e indicando nel regolamento di competenza l'unico rimedio esperibile. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, ribadendo che, dopo la riforma del 2006, in assenza di una chiara volontà contraria, l'arbitrato si presume sempre rituale. Il ricorso è stato rigettato poiché il mezzo di impugnazione corretto non era l'appello.
Continua »