Una società ottiene il diritto al rimborso di imposte versate due volte, ma subisce il pignoramento di tale credito da parte dell'agente della riscossione. Successivamente, la società effettua una cessione del credito fiscale a favore di un terzo soggetto. Dopo l'estinzione della società, il terzo riassume il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento. L'Agenzia delle Entrate si oppone, contestando la legittimazione del cessionario. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Fisco: la cessione del credito, avvenuta dopo il pignoramento e già dichiarata inammissibile con sentenza passata in giudicato, non è opponibile all'amministrazione. La Suprema Corte cassa la decisione favorevole al cessionario e rinvia alla Corte di giustizia tributaria per un nuovo esame.
Continua »