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Art. 2914 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 2914 Codice Civile

Cessione dei crediti nel concordato preventivo: stop ai rimborsi
Una società in concordato preventivo, assistita dal liquidatore giudiziale, ha citato un istituto bancario per ottenere la restituzione di oltre 1,2 milioni di euro. I clienti della società avevano versato queste somme direttamente all'istituto di credito in forza di precedenti accordi di garanzia. La procedura concorsuale sosteneva la tardiva notifica delle cessioni rispetto alla domanda di ammissione, invocando l'inefficacia delle operazioni verso la massa dei creditori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del liquidatore. I giudici hanno chiarito che il tema della cessione dei crediti nel concordato preventivo non consente di imporre alla banca la restituzione di debiti legittimi scaduti. L'eventuale inopponibilità della cessione obbliga al massimo i terzi debitori a pagare nuovamente, ma non attribuisce alla procedura un'azione di rimborso contro la banca creditrice in assenza di revocatoria.
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Cessione dei crediti in blocco: valida anche senza notifica
Il caso riguarda un debitore che ha proposto un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Una banca, agendo per conto di una società veicolo, ha espresso voto contrario all'accordo in quanto titolare del credito a seguito di una cessione dei crediti in blocco. Il debitore contestava la validità del voto, sostenendo che la cessione non gli fosse stata notificata individualmente e fosse inopponibile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del debitore, confermando che per la cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a rendere efficace il trasferimento senza necessità di notifica individuale. Di conseguenza, il voto negativo espresso dal cessionario è pienamente valido, impedendo l'omologazione dell'accordo per mancato raggiungimento della maggioranza richiesta.
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Cessione del credito: banca batte fallimento in Cassazione
Un'impresa editoriale ottiene un finanziamento bancario garantito dalla cessione del credito dei futuri contributi pubblici per l'editoria. Successivamente, l'impresa fallisce. Il curatore fallimentare contesta la cessione del credito alla banca, ritenendola inopponibile al fallimento perché avente ad oggetto un credito non ancora esistente al momento del fallimento stesso. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del curatore. I giudici chiariscono che il diritto ai contributi pubblici sorge direttamente dalla legge al momento della domanda, e non con il successivo provvedimento di liquidazione della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, la cessione del credito era pienamente valida ed efficace prima del fallimento, poiché riguardava un credito già esistente, sebbene non ancora liquidato. Viene inoltre ritenuta legittima la compensazione operata dallo Stato tra i contributi dovuti e le somme da restituire per annualità precedenti.
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Cessione del credito: sì al passivo senza notifica anteriore
Una società finanziaria ha proposto opposizione allo stato passivo dopo il rifiuto di ammettere un credito di oltre 500.000 euro, acquistato tramite cessione del credito da un'altra impresa. Il Tribunale aveva respinto la domanda perché la notifica della cessione al debitore non era anteriore al fallimento di quest'ultimo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della finanziaria, stabilendo che in caso di fallimento del debitore ceduto, la legittimazione del nuovo creditore dipende solo dall'esistenza e dalla data certa del credito originario anteriore al fallimento. Non è invece necessario dimostrare che l'atto di cessione del credito sia avvenuto prima della dichiarazione di fallimento, in quanto il credito può essere trasferito validamente anche durante la procedura concorsuale.
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Azione revocatoria fallimentare: banca perde contro il curatore
Il Fallimento di una società ha promosso un'azione revocatoria fallimentare contro la Banca per ottenere la restituzione di oltre 141.000 euro. Tali somme erano confluite sui conti correnti della società nell'anno precedente al fallimento. La Banca si è difesa sostenendo che i versamenti derivavano da cessioni di credito stipulate prima del periodo sospetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Banca. I giudici hanno chiarito che, per evitare l'azione revocatoria fallimentare, la cessione di credito deve avere una data certa anteriore al fallimento, dimostrata con elementi oggettivi e non con semplici indizi o verosimiglianze. Senza data certa, i pagamenti restano revocabili e la Banca deve restituire il denaro.
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Revocatoria fallimentare e cessione crediti: la guida
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dell'opposizione allo stato passivo proposta da una società che intendeva compensare i propri debiti con crediti derivanti da cessioni di veicoli e di portafoglio crediti. La decisione ribadisce che la revocatoria fallimentare colpisce le cessioni di credito utilizzate come mezzo di pagamento anomalo se non pattuite originariamente. Inoltre, le vendite di autoveicoli non trascritte al PRA prima della dichiarazione di fallimento risultano inopponibili alla massa dei creditori, rendendo vana la pretesa di compensazione.
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Data certa: inopponibilità contratti bancari
La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia dei pagamenti incassati da un istituto bancario tramite compensazione dopo l'apertura di un concordato preventivo poi sfociato in fallimento. Il punto focale della decisione risiede nella mancanza di data certa dei contratti di sconto e cessione del credito. Tale carenza documentale rende gli accordi inopponibili alla curatela fallimentare, impedendo alla banca di trattenere le somme riscosse dai clienti della società fallita durante la procedura concorsuale.
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Cessione di credito e concordato preventivo
La Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione di credito non è opponibile ai creditori se la notifica al debitore ceduto avviene dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo. Nonostante il contratto tra banca e impresa sia perfetto prima della crisi, l'assenza di una data certa anteriore alla procedura rende il credito parte del patrimonio concorsuale. La decisione equipara pienamente il concordato al fallimento per quanto riguarda le formalità di opponibilità degli atti ai terzi.
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Legittimazione liquidatore giudiziale e cessione crediti
La Corte di Cassazione affronta il tema della legittimazione liquidatore giudiziale nel recupero di somme derivanti da cessioni di credito prive di data certa. Nel caso in esame, una società in concordato preventivo ha contestato i pagamenti ricevuti da una banca dopo l'apertura della procedura. I giudici di merito avevano negato il potere di agire del liquidatore, ma la Suprema Corte ha rinviato la questione a una pubblica udienza per la sua rilevanza nomofilattica.
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Risoluzione contratto preliminare: le tutele del venditore
Una società venditrice, dopo la risoluzione di un contratto preliminare, ha agito per recuperare un immobile detenuto da un acquirente poi fallito. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della società alla restituzione del bene, stabilendo che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, l'immobile non è mai entrato nel patrimonio del fallito. Di conseguenza, il proprietario ha pieno diritto di rivendicarlo, indipendentemente dalla sua inclusione nell'inventario fallimentare.
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Cessione del credito futuro e fallimento: la guida
Una società appaltatrice cede a un istituto di credito i suoi crediti futuri derivanti da un contratto di appalto. Anni dopo, la società viene dichiarata fallita. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la cessione del credito futuro è opponibile alla procedura fallimentare solo se il credito è venuto ad esistenza prima della dichiarazione di fallimento. Nel caso specifico, i giudici hanno confermato la decisione della Corte di Appello, che aveva correttamente accertato che il credito si era perfezionato prima dell'apertura del concorso, rigettando così le pretese della curatela fallimentare.
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Cessione crediti futuri: inopponibile al fallimento?
Una società finanziaria, cessionaria di crediti futuri derivanti da canoni di locazione, ha tentato di insinuarsi tardivamente nel passivo del fallimento del locatore per recuperare i canoni riscossi dal curatore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la cessione crediti futuri non è opponibile alla procedura fallimentare se, al momento della dichiarazione di fallimento, i crediti non sono ancora sorti. L'effetto traslativo del credito non si era ancora verificato, pertanto i canoni maturati post-fallimento rientrano legittimamente nell'attivo da distribuire tra tutti i creditori secondo il principio della par condicio creditorum.
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Cessione del credito: pignoramento e fallimento
La Corte di Cassazione chiarisce che la cessione del credito, se avvenuta prima dell'apertura di una procedura concorsuale, può rendere il credito stesso non pignorabile da altri creditori. Un pagamento ricevuto da un creditore pignorante su un credito precedentemente ceduto dal debitore potrebbe non essere soggetto a restituzione in caso di fallimento. La Corte ha stabilito che una precedente declaratoria di inammissibilità per motivi procedurali di un'opposizione non equivale a una decisione nel merito sulla titolarità del credito, annullando la decisione di merito che aveva ordinato la restituzione delle somme.
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Opponibilità decreto ingiuntivo: la Cassazione decide
Una banca ottiene l'opponibilità del decreto ingiuntivo contro un fallimento, anche se reso definitivo dopo la domanda di concordato preventivo. La Cassazione stabilisce che la data determinante è quella della dichiarazione di fallimento, non quella della domanda di concordato, chiarendo i limiti del principio di 'consecutio' tra procedure.
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Opponibilità cessione crediti: la Cassazione chiarisce
Una banca aveva acquistato crediti tramite factoring, notificando l'operazione al debitore. Successivamente, la società cedente è fallita. I tribunali di merito hanno dichiarato l'inefficacia della cessione. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32782/2024, ha ribaltato la decisione, chiarendo che l'opponibilità della cessione dei crediti può essere ottenuta alternativamente tramite pagamento con data certa (secondo la legge sul factoring) o tramite notifica al debitore (secondo il codice civile). La speciale azione di inefficacia prevista dalla legge sul factoring si applica solo al primo caso. Nel secondo, il curatore deve esperire l'azione revocatoria ordinaria.
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Cessione banche venete: esclusi i rapporti estinti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale riguardo la cessione delle banche venete. La Corte ha chiarito che la banca acquirente non è responsabile per i debiti derivanti da contenziosi legali relativi a rapporti bancari già estinti al momento del trasferimento. Il criterio decisivo non è la semplice pendenza della causa, ma la funzionalità del rapporto sottostante all'attività della banca cessionaria. Poiché un rapporto estinto non è funzionale, le relative passività non sono state trasferite, restando in capo alla procedura di liquidazione della banca originaria.
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Prova cessione crediti: la Cassazione chiarisce
Una società cessionaria di crediti ha agito contro un fallimento per l'ammissione al passivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova della cessione dei crediti. Se il debitore contesta l'esistenza del contratto, il cessionario deve fornire la prova documentale dell'atto di cessione stesso per dimostrare la propria titolarità.
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Cessione crediti: Gazzetta Ufficiale non basta
Una società cessionaria di crediti in blocco ha richiesto l'ammissione al passivo di un fallimento, ma la sua domanda è stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale non è una prova sufficiente per dimostrare la titolarità di uno specifico credito quando questa viene contestata dalla curatela. È necessario fornire la prova documentale, come il contratto di cessione, che attesti l'inclusione del singolo credito nell'operazione. La Corte ha inoltre parzialmente accolto un ricorso incidentale del fallimento riguardante la liquidazione delle spese legali.
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Cessione del credito e ricorso inammissibile: il caso
Una banca, cessionaria di crediti vantati da una società appaltatrice verso un ente pubblico, ha agito per il pagamento di alcune fatture. L'ente ha sospeso il pagamento invocando l'art. 1676 c.c., poiché i dipendenti della società appaltatrice avevano richiesto il pagamento diretto dei loro stipendi. La banca ha sostenuto che la notifica della cessione del credito fosse anteriore alla richiesta dei dipendenti, rendendola inefficace. La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della questione, dichiarando il ricorso della banca inammissibile per un vizio formale: la mancata esposizione sommaria dei fatti di causa nell'atto di ricorso, requisito essenziale previsto dal codice di procedura civile.
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