La Corte di Cassazione ha stabilito che la proprietà della casa coniugale, costruita in regime di comunione legale su un terreno di proprietà esclusiva di un solo coniuge, appartiene interamente a quest'ultimo per il principio di accessione. Il coniuge non proprietario non acquista una quota dell'immobile, ma ha solo diritto a un rimborso per le spese sostenute per la costruzione, a condizione di fornirne rigorosa prova. Nel caso specifico, la domanda di rimborso è stata respinta per mancanza di prova del contributo economico.
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