La Corte di Cassazione ha stabilito che il principio di retrodatazione misure cautelari non si applica se la sequenza di provvedimenti non custodiali (come divieto e obbligo di dimora) viene interrotta da una misura qualitativamente diversa e più grave, come gli arresti domiciliari. Tale interruzione fa decorrere un nuovo termine di durata dal momento della notifica della nuova misura, impedendo di sommare i periodi ai fini del calcolo del termine massimo di fase.
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