La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. I motivi, ritenuti ripetitivi e infondati, riguardavano la sussistenza del dolo e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione.
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