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Art. 282-bis Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 282-bis Codice di Procedura Penale

Traduzione del titolo cautelare: la firma valida blocca il ricorso
L'Indagato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il divieto di avvicinamento emesso nei suoi confronti. Inizialmente, la misura era stata annullata per la mancata traduzione del titolo cautelare in una lingua a lui nota. Successivamente, la Polizia di Frontiera, durante le operazioni di espulsione dall'Italia, ha notificato l'atto fornendo una traduzione orale in lingua albanese, sottoscritta dall'interessato. Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare. L'Indagato si è rivolto nuovamente alla Suprema Corte sostenendo di non aver comunque compreso il testo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La contestazione sulla traduzione del titolo cautelare è risultata generica, poiché la difesa non ha smentito il fatto che l'atto fosse stato spiegato a voce e firmato. L'Indagato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Sanzione penale per violazione ordine: serve nuovo atto?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione di un ordine del Questore, emesso quando la sanzione era solo amministrativa, può essere punita con una sanzione penale se una legge successiva ha criminalizzato la condotta e l'interessato è stato debitamente informato. Non è necessario un nuovo provvedimento del Questore, essendo sufficiente la comunicazione del mutato regime sanzionatorio per integrare la consapevolezza del reato.
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