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Art. 2818 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 2818 Codice Civile

Ipoteca giudiziale: quando si cancella per pagamenti
La Corte di Cassazione conferma la cancellazione di un'ipoteca giudiziale iscritta da un'ex coniuge a garanzia dell'assegno di mantenimento. Sebbene la sentenza di separazione costituisca un titolo valido, l'iscrizione è illegittima se il debitore ha sempre pagato regolarmente e non sussiste un concreto pericolo di inadempimento. La Corte ha ritenuto che l'iscrizione in assenza di tale rischio costituisca un abuso del diritto, sanzionabile per responsabilità aggravata.
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Cessione del credito: limiti e poteri del cessionario
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del cessionario di un credito. In un caso relativo a un contratto preliminare di compravendita di quote societarie, la Corte ha stabilito che la cessione del credito alla restituzione della caparra non conferisce al cessionario la legittimazione a chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Tale azione rimane di competenza esclusiva del cedente, titolare della posizione contrattuale. La sentenza ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso del cessionario su questo punto, distinguendo nettamente tra cessione del credito e cessione del contratto.
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Iscrizione ipotecaria con riserva: ricorso inammissibile
Una società cessionaria di un credito ha richiesto un'iscrizione ipotecaria basata su un titolo ottenuto dal creditore originario. A seguito dell'iscrizione con riserva da parte del Conservatore e del rigetto del reclamo in Corte d'Appello, la società ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il procedimento di iscrizione ipotecaria con riserva rientra nella volontaria giurisdizione. Tali provvedimenti non hanno carattere decisorio e definitivo, pertanto non sono impugnabili con ricorso straordinario, restando salva la possibilità per il creditore di agire in un ordinario giudizio di cognizione per tutelare i propri diritti.
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Procura speciale Cassazione: ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un istituto di credito contro la curatela fallimentare di un debitore. La decisione non entra nel merito della controversia (l'opponibilità di un decreto ingiuntivo al fallimento), ma si fonda su un vizio procedurale: l'avvocato del ricorrente non era munito di una valida procura speciale per la Cassazione, agendo sulla base di una procura generale rilasciata anni prima del provvedimento impugnato. La sentenza ribadisce la necessità di un mandato specifico per il giudizio di legittimità.
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