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Art. 2787 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Revocatoria fallimentare: la banca perde l’incasso ma salva il pegno
Il Fallimento di una società ha promosso un'azione di revocatoria fallimentare contro la Banca per recuperare una somma incassata tramite la vendita di titoli in pegno regolare rotativo durante il periodo sospetto. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che il pagamento è revocabile se la Banca conosceva lo stato di insolvenza del debitore. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno sancito un principio fondamentale a favore dei creditori: una volta restituita la somma al fallimento a seguito della revocatoria fallimentare, la Banca ha il diritto di insinuarsi al passivo mantenendo lo stesso privilegio originario derivante dal pegno, senza essere degradata a creditore chirografario. La decisione bilancia la parità di trattamento dei creditori con la tutela delle garanzie reali legittimamente costituite prima del fallimento.
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