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Art. 2787 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2787 Codice Civile

Inammissibilità ricorso in Cassazione: la garanzia sui titoli è valida
Un'azienda in liquidazione ha contestato la validità di un pegno su titoli costituito a favore di una banca per un finanziamento. Dopo che i giudici di primo e secondo grado hanno respinto le sue richieste, l'azienda ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso in Cassazione, confermando le decisioni precedenti. Ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero privi di specificità e che, in molti casi, si trattasse di una "doppia conforme" (due decisioni di merito identiche), senza che l'azienda avesse dimostrato ragioni di fatto diverse. L'azienda è stata condannata a pagare le spese legali alla banca.
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Revocatoria fallimentare: la banca perde l’incasso ma salva il pegno
Il Fallimento di una società ha promosso un'azione di revocatoria fallimentare contro la Banca per recuperare una somma incassata tramite la vendita di titoli in pegno regolare rotativo durante il periodo sospetto. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che il pagamento è revocabile se la Banca conosceva lo stato di insolvenza del debitore. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno sancito un principio fondamentale a favore dei creditori: una volta restituita la somma al fallimento a seguito della revocatoria fallimentare, la Banca ha il diritto di insinuarsi al passivo mantenendo lo stesso privilegio originario derivante dal pegno, senza essere degradata a creditore chirografario. La decisione bilancia la parità di trattamento dei creditori con la tutela delle garanzie reali legittimamente costituite prima del fallimento.
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