La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito che il deposito cauzionale versato in un contratto di locazione costituisce un pegno irregolare. Di conseguenza, il locatore acquisisce la proprietà della somma e la sua successiva ritenzione a compensazione di canoni non pagati non è un pagamento anomalo revocabile in caso di fallimento del conduttore. La Corte ha quindi rigettato il ricorso del fallimento, confermando la decisione della Corte d'Appello e consolidando un principio fondamentale in materia di garanzie locatizie.
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