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Art. 2787 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2787 Codice Civile

Pegno rotativo: la banca vince contro il garante
Una garante ha contestato la validità del pegno costituito su azioni e titoli a favore di una banca, lamentando l'illegittima vendita di titoli diversi da quelli originari e l'incameramento dei saldi di due conti correnti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena validità del pegno rotativo. I giudici hanno chiarito che la sostituzione dei titoli non richiede nuove formalità se prevista da un accordo scritto con data certa, purché avvenga entro i limiti del valore originario. Inoltre, la mancata iscrizione del vincolo nei registri non rende nullo il contratto tra le parti, ma ne esclude solo l'opponibilità ai terzi. Infine, è legittimo l'incameramento delle somme sui conti di transito, in quanto destinati esclusivamente a raccogliere i frutti dei titoli vincolati.
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Pegno su crediti futuri: la Banca vince contro il Fallimento
Una banca si oppone all'esclusione del suo credito privilegiato dal passivo di un'azienda fallita. La garanzia era un pegno su crediti futuri, ma il tribunale l'aveva ritenuta inefficace verso gli altri creditori per insufficiente specificità. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio chiave sul pegno su crediti futuri: la garanzia è opponibile ai terzi se l'atto costitutivo contiene una 'sufficiente indicazione' del credito. Tale indicazione può essere desunta anche da elementi esterni ma collegati, come il contratto di affidamento, senza necessità di una complessa 'ricostruzione contabile'. La Corte ha quindi accolto il ricorso della banca, affermando che la specificità richiesta non deve essere assoluta ma sufficiente a identificare il rapporto garantito.
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Pegno Rotativo: Contratto Vago, Garanzia Annullata in Fallimento
La Corte di Cassazione interviene sulla validità del pegno rotativo in ambito fallimentare. Una società creditrice sosteneva che la sua garanzia, costituita su titoli finanziari, fosse anteriore al periodo sospetto per la revocatoria, grazie a un patto di rotatività. Tuttavia, il contratto originario non prevedeva espressamente la sostituzione dei titoli scaduti con nuovi titoli, ma solo il trasferimento della garanzia sulle somme incassate. La Cassazione ha chiarito che, in assenza di una clausola esplicita che permetta la sostituzione dei beni, il pegno rotativo non si perfeziona. La sostituzione dei titoli ha quindi creato una nuova garanzia, successiva a quella originaria e, di conseguenza, soggetta a revocatoria fallimentare. La Corte ha dato ragione alla società fallita.
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Opponibilità del pegno: registro generico, privilegio negato
Una banca ha richiesto di essere pagata con preferenza nel fallimento di un'azienda, vantando una garanzia su una polizza. La Cassazione ha negato tale privilegio. La Corte ha stabilito che per l'opponibilità del pegno non è sufficiente una generica annotazione su un registro bancario, anche se dotato di data certa. Il documento deve contenere anche una descrizione specifica e inequivocabile sia del credito garantito sia del bene dato in pegno. In assenza di questi dettagli, la garanzia non è valida contro gli altri creditori e il credito della banca viene trattato come un normale credito non garantito.
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Compensazione fallimentare: regole per le banche
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un istituto bancario riguardante la compensazione fallimentare tra il saldo attivo di un conto corrente e il debito derivante da un mutuo fondiario. Il Tribunale aveva precedentemente negato tale compensazione, ritenendola illegittima perché operata fuori dal controllo del giudice delegato. La Suprema Corte ha invece stabilito che, se il credito è oggetto di domanda di ammissione al passivo, la compensazione ex art. 56 l. fall. è pienamente ammissibile anche tra rapporti di natura diversa, purché i crediti siano preesistenti al fallimento e reciprocamente esigibili.
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