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Art. 2787 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Fondo di Garanzia INPS: quando l’esecuzione non basta
Un lavoratore, dopo aver parzialmente recuperato il proprio credito tramite procedure esecutive, si è visto negare l'accesso al Fondo di Garanzia INPS. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azione esecutiva individuale non è sufficiente a provare lo stato di insolvenza del datore di lavoro. Per accedere al Fondo, il lavoratore avrebbe dovuto richiedere tempestivamente il fallimento dell'azienda entro il termine di un anno dalla sua cessazione, non potendo sostituire tale procedura con il solo pignoramento.
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