Una società immobiliare impugna una sentenza della Commissione Tributaria Regionale emessa in sede di giudizio di rinvio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che il giudice del rinvio adempie al suo dovere se, pur non liquidando l'importo finale, fornisce un criterio chiaro e predeterminato per il ricalcolo dell'imposta, come la fissazione di una percentuale di provvigione. La Corte chiarisce che il processo tributario è di tipo 'impugnazione-merito', imponendo al giudice di sostituire l'atto impugnato con una decisione di merito.
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