Il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto l'ammissione al passivo di un fallimento. Dopo un lungo contenzioso, il suo credito è stato riconosciuto come privilegiato, ma l'ammissione è avvenuta tardi. Il curatore ha predisposto un piano di riparto escludendo il Ministero dal recupero delle somme già distribuite a creditori di rango inferiore nei riparti precedenti. Il Tribunale ha respinto il reclamo del Ministero. La Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che l'insinuazione tardiva del credito non penalizza i creditori privilegiati. A differenza dei creditori semplici, quelli assistiti da privilegio mantengono il diritto di recuperare con precedenza le somme spettanti sui fondi ancora disponibili, qualora nei riparti precedenti siano stati pagati creditori di grado inferiore. La causa è stata rinviata al Tribunale per verificare la disponibilità delle somme.
Continua »