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Art. 2776 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2776 Codice Civile

Crediti privilegiati nel fallimento tra ritardi e nuovi riparti
Un Ente Pubblico chiedeva l'ammissione al passivo di una società fallita per somme derivanti da finanziamenti non rimborsati. Inizialmente inserito come creditore chirografario, l'Ente otteneva solo anni dopo il rango di privilegio. Nel frattempo la procedura fallimentare eseguiva riparti parziali soddisfacendo altri creditori. Di fronte a un terzo piano di distribuzione che destinava le risorse ai crediti di grado superiore e prededucibili, l'Ente impugnava il decreto lamentando la mancata tutela del proprio credito. La Corte di Cassazione, rilevando il difetto di notifica del ricorso nei confronti di diversi creditori coinvolti nella procedura, ha sospeso il giudizio ordinando il rinnovo delle notificazioni per garantire il regolare contraddittorio in tema di crediti privilegiati nel fallimento.
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Falcidia crediti privilegiati: la Cassazione blocca il concordato
L'Azienda ha proposto un concordato preventivo, prevedendo la falcidia dei crediti privilegiati tributari e previdenziali, declassandoli a chirografari. La Corte d'Appello ha respinto il piano, sostenendo che non si poteva trattare i creditori privilegiati in modo peggiore rispetto a una liquidazione fallimentare, ignorando il loro privilegio sussidiario immobiliare. La Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha ribadito che la falcidia crediti privilegiati è ammissibile solo se il pagamento non è inferiore a quanto i creditori riceverebbero dalla liquidazione dei beni su cui il privilegio esiste, inclusi i privilegi sussidiari immobiliari.
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Fondo di garanzia INPS: niente TFR se manca nel passivo fallimentare
Un lavoratore chiedeva al Fondo di garanzia INPS il pagamento del TFR maturato presso una società fallita. Tuttavia, nello stato passivo del fallimento, il suo credito era stato ammesso solo come "differenze retributive" e non come TFR, senza che il lavoratore si opponesse a tale qualificazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'intervento del Fondo di garanzia INPS è strettamente vincolato alle risultanze dello stato passivo esecutivo. Poiché il credito non era stato registrato come TFR in sede fallimentare, e in mancanza di tempestiva opposizione del lavoratore, il giudice ordinario non può riqualificare autonomamente la somma. Di conseguenza, la domanda del lavoratore è stata definitivamente respinta.
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