La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da una società creditrice contro il decreto del Tribunale riguardante il piano di riparto in un **concordato preventivo**. La controversia verteva sulla prededucibilità di crediti tributari (IMU e COSAP) maturati dopo l'omologa della procedura. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta terminata la fase di omologazione, le contestazioni relative all'esecuzione del piano e alla distribuzione delle somme non possono essere impugnate direttamente in Cassazione. Tali liti devono essere risolte attraverso un ordinario giudizio di cognizione, poiché i decreti emessi in questa fase hanno natura esecutiva e di sorveglianza, mancando dei requisiti di decisorietà e definitività necessari per il ricorso ex art. 111 Cost.
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