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Art. 2770 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2770 Codice Civile

Prededuzione compensi liquidatore: guida legale
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un liquidatore giudiziale a ottenere il pagamento dei propri compensi in prededuzione nel fallimento successivo a un concordato preventivo. La curatela fallimentare aveva contestato il credito ipotizzando negligenze nella gestione dei beni e nell'omessa segnalazione dello stato di insolvenza. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che i compiti di vigilanza spettano al commissario giudiziale e non al liquidatore. Poiché l'attività del liquidatore è stata funzionale alla conservazione del patrimonio nell'interesse della massa dei creditori, il suo credito gode della prededuzione ex art. 111 l.fall., indipendentemente dalla risoluzione formale del precedente concordato.
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Concordato preventivo: stop al ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da una società creditrice contro il decreto del Tribunale riguardante il piano di riparto in un **concordato preventivo**. La controversia verteva sulla prededucibilità di crediti tributari (IMU e COSAP) maturati dopo l'omologa della procedura. La Suprema Corte ha chiarito che, una volta terminata la fase di omologazione, le contestazioni relative all'esecuzione del piano e alla distribuzione delle somme non possono essere impugnate direttamente in Cassazione. Tali liti devono essere risolte attraverso un ordinario giudizio di cognizione, poiché i decreti emessi in questa fase hanno natura esecutiva e di sorveglianza, mancando dei requisiti di decisorietà e definitività necessari per il ricorso ex art. 111 Cost.
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Opposizione atti esecutivi: l’errore che costa caro
Un condominio ha presentato un'opposizione atti esecutivi per vedersi riconosciuta la priorità nel pagamento delle spese condominiali in una procedura di espropriazione immobiliare. Tuttavia, ha avviato il giudizio con un atto di citazione anziché con il ricorso previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'opposizione inammissibile a causa di questo vizio di forma, cassando la sentenza precedente senza nemmeno esaminare il merito della richiesta. La decisione sottolinea l'importanza cruciale del rispetto delle forme processuali.
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