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Art. 2770 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2770 Codice Civile

Trascrizione del contratto preliminare: caparra e fallimento
Un acquirente firma una scrittura privata per acquistare un immobile e versa una cospicua caparra confirmatoria. Successivamente trascrive soltanto la domanda giudiziale diretta ad accertare l'autenticità delle firme, poiché la promittente venditrice rifiuta di stipulare il contratto definitivo. Poco dopo, la società venditrice viene dichiarata fallita e il curatore sceglie di sciogliersi dal contratto preliminare. L'acquirente chiede di insinuare al passivo il credito restitutorio della caparra con il privilegio speciale immobiliare. La Corte di Cassazione respinge la richiesta. I giudici chiariscono che la semplice trascrizione della domanda giudiziale non equivale alla trascrizione del contratto preliminare. Senza il completamento dell'intera sequenza formale prima della dichiarazione di fallimento, il credito rimane chirografario e non gode di alcuna garanzia d'incasso sul bene.
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Decreto ingiuntivo e fallimento: perso il privilegio sul credito
Un Creditore ha chiesto di ammettere un proprio credito al passivo fallimentare in via privilegiata, basandosi su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. L'atto era privo della formale dichiarazione giudiziale di esecutorietà rilasciata prima della sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Creditore, confermando il consolidato principio di diritto in tema di **Decreto ingiuntivo e fallimento**. Il provvedimento non munito dell'attestazione ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento non passa in giudicato ed è del tutto inopponibile alla massa dei creditori. Di conseguenza, il credito resta degradato a semplice credito chirografario e il Creditore soccombente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Spese istanza di fallimento: sì al privilegio, no per le accise
Una società fornitrice di gasolio ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di un'azienda cliente, pretendendo il rango privilegiato per diverse voci, tra cui le spese sostenute per presentare la richiesta di fallimento. Il Tribunale ha negato tale preferenza, ritenendo che le spese antecedenti alla dichiarazione di fallimento non potessero essere privilegiate. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso sul punto, stabilendo che le spese istanza di fallimento godono del privilegio per le spese di giustizia. Questo perché l'iniziativa del creditore avvantaggia l'intera massa dei creditori, consentendo di aggredire e preservare il patrimonio del debitore. Sono stati invece respinti i privilegi relativi all'IVA e alle accise, quest'ultime non evidenziate separatamente in fattura.
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