Una società sublocatrice chiede l'ammissione al passivo del fallimento della subconduttrice per canoni non pagati e per l'indennità di occupazione dell'immobile industriale trattenuto dopo il fallimento. Il Tribunale ammette parzialmente il credito ma sbaglia la quantificazione e nega il privilegio speciale. La Cassazione chiarisce che l'indennità di occupazione, dovuta dal fallimento fino alla riconsegna effettiva dell'immobile, va calcolata in prededuzione usando come parametro il canone originario (Art. 1591 c.c.). Conferma invece l'esclusione del privilegio speciale ex art. 2764 c.c. perché la creditrice non ha specificato i beni mobili su cui esercitarlo. La sentenza viene cassata con rinvio per ricalcolare correttamente le somme spettanti alla sublocatrice.
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