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Art. 2736 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2736 Codice Civile

Giuramento decisorio: la firma della parte salva il compenso
Due professionisti hanno richiesto il pagamento delle proprie competenze a una cliente, la quale ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito. Per superare tale eccezione, i professionisti hanno deferito il giuramento decisorio. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il giuramento perché proposto dal difensore privo di procura speciale. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti, stabilendo che il giuramento decisorio è valido se l'atto istruttorio che lo contiene risulta sottoscritto personalmente dalle parti, anche senza una procura speciale del difensore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione presuntiva: contestare la parcella ammette il debito
Un avvocato ha richiesto il pagamento di oltre sedicimila euro per l'attività professionale svolta a favore di due clienti. Questi ultimi si sono opposti eccependo la prescrizione presuntiva del credito, ma contestando contemporaneamente la somma richiesta. Il Tribunale ha accolto l'eccezione dei clienti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che contestare l'ammontare del compenso è incompatibile con la prescrizione presuntiva, poiché tale contestazione implica l'ammissione del mancato pagamento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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