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Art. 2736 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2736 Codice Civile

Giuramento decisorio: la firma della parte salva il compenso
Due professionisti hanno richiesto il pagamento delle proprie competenze a una cliente, la quale ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito. Per superare tale eccezione, i professionisti hanno deferito il giuramento decisorio. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il giuramento perché proposto dal difensore privo di procura speciale. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti, stabilendo che il giuramento decisorio è valido se l'atto istruttorio che lo contiene risulta sottoscritto personalmente dalle parti, anche senza una procura speciale del difensore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione presuntiva: contestare la parcella ammette il debito
Un avvocato ha richiesto il pagamento di oltre sedicimila euro per l'attività professionale svolta a favore di due clienti. Questi ultimi si sono opposti eccependo la prescrizione presuntiva del credito, ma contestando contemporaneamente la somma richiesta. Il Tribunale ha accolto l'eccezione dei clienti. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del professionista, stabilendo che contestare l'ammontare del compenso è incompatibile con la prescrizione presuntiva, poiché tale contestazione implica l'ammissione del mancato pagamento. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Compensazione delle spese di lite: chi perde paga anche per vizi
Una società creditrice ha chiesto il pagamento per lavori eseguiti a un cliente, il quale ha opposto di aver già saldato il debito. Il Giudice di Pace, previo giuramento decisorio del cliente, ha revocato il decreto ingiuntivo. In appello, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, ma ha disposto la compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cliente. I giudici hanno stabilito che la semplice dichiarazione di inammissibilità dell'appello comporta la soccombenza della parte che ha proposto l'impugnazione. Di conseguenza, non è legittima la compensazione delle spese di lite basata solo sulla natura processuale della decisione, in assenza di gravi ed eccezionali motivi previsti dalla legge. La causa è stata rinviata per la rideterminazione delle spese.
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Donazione indiretta: la telefonata registrata non è una prova
Una complessa lite familiare per la divisione dell'eredità paterna giunge davanti alla Corte di Cassazione. Il Fratello Ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso l'esistenza di una donazione indiretta in favore del Fratello Resistente. Il ricorrente sosteneva che l'aiuto economico fornito dal padre per l'acquisto di un appartamento costituisse una donazione indiretta da sottoporre a collazione, offrendo come prova la registrazione di una telefonata con la madre. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la valutazione delle prove e l'ammissione del giuramento suppletorio spettano esclusivamente al giudice di merito. Di conseguenza, il Fratello Ricorrente perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese processuali.
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Abuso di posizione dominante: il colosso batte l’appaltatore
Una società appaltatrice ha citato in giudizio un grande gruppo energetico, chiedendo oltre venti milioni di euro di risarcimento. La ricorrente lamentava un presunto abuso di posizione dominante, concretizzatosi nell'imposizione di prezzi stracciati, penali ingiuste e condizioni contrattuali gravose per i lavori di manutenzione delle reti elettriche. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, escludendo l'esistenza di una posizione dominante: l'indagine tecnica ha dimostrato che il mercato rilevante era nazionale e comprendeva anche altre reti, riducendo la quota del gruppo energetico ad appena il 5,67%. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto corretto il rifiuto del giuramento decisorio e hanno confermato la validità della consulenza tecnica, condannando la società appaltatrice al pagamento delle spese processuali.
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