Un fornitore ha richiesto il pagamento di oltre quarantatremila euro per materiali edili forniti a una proprietaria. Quest'ultima si è opposta, contestando la fornitura. La Corte d'Appello ha ridotto il debito a circa diciottomila euro, basandosi sulle dichiarazioni dell'idraulico che aveva eseguito i lavori e sulle date di chiusura delle tracce nei muri. Il fornitore ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando l'uso delle dichiarazioni del terzo come confessione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le fatture commerciali contestate non provano da sole il credito e che le dichiarazioni del terzo, pur non essendo una confessione vincolante per altri, possono essere usate dal giudice come indizi. Il fornitore perde la causa e deve pagare le spese.
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