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Art. 2731 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2731 Codice Civile

Assorbimento del Superminimo: Azienda Soccombe, Lavoratrice Vince in Cassazione
Una Lavoratrice ha ottenuto in primo grado e in appello il riconoscimento dell'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli aumenti retributivi del CCNL Industria Alimentare 2012. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il superminimo dovesse essere assorbito. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. Ha confermato che l'interpretazione della volontà aziendale di non assorbire la prima tranche di aumento del CCNL implicava una rinuncia all'assorbimento anche per le tranche successive. La Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non ha riscontrato vizi logici o violazioni di legge. L'Azienda deve quindi pagare le differenze retributive e le spese legali.
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Accertamento fiscale lista Falciani: la controversia si estingue
Un Contribuente ha ricevuto avvisi di accertamento fiscale per maggiori redditi relativi agli anni 2005-2007. Questi accertamenti si basavano sui dati della cosiddetta "lista Falciani", un elenco di clienti di una banca svizzera. Il Contribuente ha contestato l'applicazione retroattiva della norma e la validità delle ammissioni del suo rappresentante come "confessione stragiudiziale". Tuttavia, nel corso del giudizio, l'Avvocatura dello Stato ha comunicato che il Contribuente aveva aderito a una procedura di "definizione agevolata" della controversia tributaria. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate. Questo chiude la questione sull'accertamento fiscale lista Falciani.
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Fatture commerciali contestate: non bastano a provare il debito
Un fornitore ha richiesto il pagamento di oltre quarantatremila euro per materiali edili forniti a una proprietaria. Quest'ultima si è opposta, contestando la fornitura. La Corte d'Appello ha ridotto il debito a circa diciottomila euro, basandosi sulle dichiarazioni dell'idraulico che aveva eseguito i lavori e sulle date di chiusura delle tracce nei muri. Il fornitore ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando l'uso delle dichiarazioni del terzo come confessione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le fatture commerciali contestate non provano da sole il credito e che le dichiarazioni del terzo, pur non essendo una confessione vincolante per altri, possono essere usate dal giudice come indizi. Il fornitore perde la causa e deve pagare le spese.
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