L'Impresa esecutrice di un'opera stradale ha citato l'Ente Pubblico chiedendo il risarcimento dei danni per la sospensione dei lavori, avendo formulato una specifica riserva in appalto pubblico. L'impresa sosteneva che le sottoscrizioni del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento sui documenti contabili valessero come confessione della responsabilità dell'Ente. Inoltre, contestava la perizia d'ufficio che aveva escluso l'errore progettuale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'impresa: la firma dei tecnici sui documenti contabili non costituisce confessione vincolante, poiché essi non rappresentano legalmente l'Ente. Inoltre, la mancata contestazione iniziale non impedisce al giudice di accertare la verità reale tramite perizia tecnica. L'impresa è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
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