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Art. 2728 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 2728 Codice Civile

Accertamento sintetico del reddito: basta la prova dei fondi
L'Amministrazione Finanziaria ha rettificato il reddito di un professionista tramite accertamento sintetico del reddito, basandosi su spese per acquisti immobiliari e polizze. Il contribuente ha dimostrato di possedere la provvista finanziaria grazie a precedenti disinvestimenti per 238.000 euro. L'ufficio pretendeva la prova del preciso collegamento tra il denaro disinvestito e i singoli acquisti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del fisco, confermando che per vincere la presunzione dell'ufficio basta dimostrare la disponibilità e l'entità di redditi esenti o già tassati, senza l'obbligo di provarne lo specifico reimpiego. Entrambi i ricorsi sono stati respinti con compensazione delle spese.
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Accertamento sintetico del reddito: il fisco perde sulla prova
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento sintetico del reddito nei confronti di un professionista, contestando spese sproporzionate (immobili e auto) rispetto al dichiarato. Il contribuente ha dimostrato di aver effettuato disinvestimenti finanziari per oltre duecentomila euro in un periodo vicino agli acquisti. L'ufficio finanziario pretendeva la prova del collegamento diretto tra i disinvestimenti e i singoli acquisti. La Corte di Cassazione ha respinto la tesi del fisco, confermando che il contribuente deve solo provare la disponibilità e l'entità dei fondi pregressi, senza l'obbligo di dimostrare lo specifico reimpiego del denaro per ogni singola spesa. Entrambi i ricorsi sono stati respinti, con compensazione delle spese.
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Accertamento sintetico: case e auto di lusso battono il ricorso
L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a un contribuente due avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008. L'ufficio ha utilizzato il metodo dell'accertamento sintetico, rilevando la disponibilità di un'abitazione principale, una secondaria e due autovetture, indice di un reddito superiore a quello dichiarato. Il contribuente ha impugnato gli atti contestando, tra l'altro, la firma del funzionario non dirigente, l'assenza di indicazione delle categorie di reddito e il mancato contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il possesso di tali beni genera una presunzione legale di capacità contributiva. Spetta quindi al contribuente dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o già tassati. Di conseguenza, il contribuente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Accertamento sintetico: il mutuo della moglie non salva il marito
L'Agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamento sintetico nei confronti di un contribuente per gli anni 2007 e 2008, basandosi sul possesso di beni indice (auto e casa) e su incrementi patrimoniali (acquisto di un appartamento). I giudici di merito avevano annullato gli atti, ritenendo che le spese successive non potessero essere spalmate sugli anni precedenti e valorizzando un mutuo cointestato alla moglie senza prove specifiche. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. Ha chiarito che le spese per incrementi patrimoniali si presumono sostenute con redditi dei cinque anni precedenti a ritroso dall'anno di spesa. Inoltre, ha stabilito che spetta al contribuente dimostrare in modo rigoroso che le spese sono state sostenute con redditi esenti o di terzi, non bastando la mera disponibilità finanziaria del coniuge.
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