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Art. 2722 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 2722 Codice Civile

Modifica contrattuale: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di fornitura commerciale in cui le parti avevano prodotto due versioni diverse dello stesso contratto. La Corte ha confermato la validità della modifica contrattuale manoscritta basandosi sul comportamento successivo delle parti, come i pagamenti effettuati e l'accettazione della merce. Tuttavia, ha cassato la sentenza d'appello per errata interpretazione di una clausola di esonero da responsabilità per ritardi, sottolineando che tale clausola non può coprire la colpa grave o il dolo del fornitore, e per omissione di pronuncia su una domanda di rimborso spese.
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Contratto d’appalto a corpo: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha rigettato il ricorso di un'impresa edile, confermando la natura di contratto d'appalto a corpo di un accordo inizialmente basato su un'offerta a misura. La Corte ha stabilito che l'interpretazione dei giudici di merito era corretta, basandosi sull'evoluzione delle trattative, sulle modifiche scritte al contratto e sul comportamento delle parti, che indicavano la volontà di fissare un prezzo forfettario. La decisione sottolinea che l'interpretazione del contratto è un'attività riservata al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità se la motivazione è logica e plausibile.
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Rito processuale errato: quando si perde un grado
Una società contesta le parcelle di un legale. Il Tribunale adotta un rito processuale sommario, ma la Corte di Cassazione annulla la decisione. L'applicazione di un rito processuale errato per le attività stragiudiziali ha illegittimamente privato la società di un grado di appello, violando i suoi diritti processuali. La causa è stata rinviata al Tribunale per essere decisa con il rito corretto.
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Risoluzione e caparra: la Cassazione chiarisce
In un caso di contratto preliminare immobiliare, la Corte di Cassazione chiarisce la distinzione tra risoluzione e caparra. La Corte ha stabilito che una parte che chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni non può ottenere anche il doppio della caparra, rimedio previsto per il diverso istituto del recesso. Viene inoltre ribadito che la prova della simulazione del prezzo tra le parti richiede un atto scritto.
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Omessa pronuncia: Cassazione annulla sentenza
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello a causa di una omessa pronuncia su specifici motivi di gravame. Il caso, originato da una complessa compravendita immobiliare del 1988, vedeva contrapposti acquirenti e venditori su questioni di risarcimento danni, rimborso spese e validità degli atti. La Suprema Corte ha accolto i ricorsi degli acquirenti, rilevando che i giudici di secondo grado non si erano espressi su una domanda di risarcimento per il ritardo nella trascrizione dell'atto e su un motivo d'appello relativo al rimborso delle spese per la cancellazione di ipoteche. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Simulazione assoluta: prova e onere del terzo
La Corte di Cassazione conferma la decisione di merito che rigettava la domanda di alcuni eredi volta a far dichiarare una simulazione assoluta di un contratto di vendita immobiliare. La sentenza chiarisce che per provare la simulazione assoluta, il terzo deve dimostrare che le parti non volevano alcun effetto dal contratto, in particolare il trasferimento della proprietà. La valutazione degli indizi (come il prezzo basso o i rapporti tra le parti) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione se non per vizi logici o giuridici.
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Variazioni concordate appalto: la prova scritta è d’obbligo
In una causa relativa a un contratto di appalto per la fornitura di impianti fotovoltaici, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio cruciale sulle variazioni concordate appalto. Se le modifiche al progetto sono proposte dall'appaltatore, l'autorizzazione del committente deve essere provata esclusivamente per iscritto. La Corte ha annullato la decisione di merito che aveva erroneamente ammesso la prova testimoniale per dimostrare tale consenso, riaffermando la necessità della forma scritta 'ad probationem' come previsto dall'art. 1659 del codice civile.
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