Una creditrice ha notificato un atto di precetto a un condomino per il pagamento di quote condominiali arretrate. Il condomino ha proposto opposizione a precetto davanti al Tribunale di Lamezia Terme, chiamando in causa la società venditrice dell'immobile per essere garantito. La società venditrice ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo la competenza del Tribunale di Paola, luogo in cui si trova l'immobile e dove la creditrice aveva eletto domicilio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino, confermando la competenza del Tribunale di Paola. La Corte ha stabilito che la società venditrice, sebbene terza chiamata in causa, era legittimata a sollevare l'eccezione e che l'elezione di domicilio del creditore radica la competenza nel luogo dell'esecuzione.
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