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Art. 27 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 27 Codice di Procedura Civile

Opposizione a precetto: scontro di competenza tra i tribunali
Un'azienda debitrice ha ricevuto un atto di precetto dalla curatela di una società fallita per il pagamento di un credito precedente. L'azienda ha promosso un'opposizione a precetto davanti al tribunale del luogo della notifica, sostenendo di aver già stipulato accordi di transazione. Il giudice adito ha declinato la propria competenza in favore del tribunale fallimentare. L'azienda debitrice ha presentato ricorso per regolamento di competenza in Corte di Cassazione, chiedendo di affidare la causa al giudice ordinario. La Suprema Corte ha dichiarato la competenza del tribunale fallimentare, respingendo le contestazioni della società debitrice.
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Opposizione a precetto: regole sul tribunale competente
Un creditore notifica un atto di precetto a una società debitrice per recuperare il proprio credito. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui si trovano i beni da pignorare. La società debitrice contesta l'atto e promuove un'opposizione a precetto davanti a un tribunale diverso, individuato in base alla residenza del debitore. Il primo tribunale adito dichiara la propria incompetenza territoriale. La società debitrice impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità respingono il ricorso e confermano che il tribunale competente coincide con il comune in cui il creditore ha eletto domicilio o dove si trovano i beni da esecutare. La società debitrice perde la causa e deve rimborsare le spese legali al creditore.
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Opposizione a precetto: dove si radica la competenza del giudice
Una creditrice ha notificato un atto di precetto a un condomino per il pagamento di quote condominiali arretrate. Il condomino ha proposto opposizione a precetto davanti al Tribunale di Lamezia Terme, chiamando in causa la società venditrice dell'immobile per essere garantito. La società venditrice ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo la competenza del Tribunale di Paola, luogo in cui si trova l'immobile e dove la creditrice aveva eletto domicilio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino, confermando la competenza del Tribunale di Paola. La Corte ha stabilito che la società venditrice, sebbene terza chiamata in causa, era legittimata a sollevare l'eccezione e che l'elezione di domicilio del creditore radica la competenza nel luogo dell'esecuzione.
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