Un cittadino si oppone a una cartella di pagamento di oltre 10.000 euro per sanzioni amministrative, sostenendo che il debito è prescritto. Nasce un conflitto tra Giudice di Pace e Tribunale su chi debba decidere. La Corte di Cassazione stabilisce un principio chiaro sull'opposizione preventiva all'esecuzione: quando si contestano sanzioni amministrative di valore inferiore a 15.493 euro, la competenza spetta per materia al Giudice di Pace. La Corte ha quindi affermato che il Giudice di Pace è l'organo corretto per giudicare il caso, indipendentemente dal valore esatto della cartella, poiché la materia specifica prevale.
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