L'INPS ha richiesto a un'azienda il pagamento di contributi omessi e la revoca dei benefici contributivi a causa dell'impiego irregolare di una lavoratrice, formalmente autonoma ma di fatto subordinata, e di altre violazioni sull'orario di lavoro. L'azienda si è difesa opponendo un verbale di conciliazione in cui la lavoratrice qualificava il rapporto come autonomo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che l'accordo transattivo tra datore e lavoratore non ha effetto sull'obbligo contributivo verso l'INPS, data l'indisponibilità dei contributi. Inoltre, la revoca dei benefici contributivi è legittima se l'azienda non dimostra di aver sanato tempestivamente le irregolarità nei termini di legge, a nulla rilevando la mancata segnalazione preventiva da parte dell'ente previdenziale. L'azienda perde la causa e viene condannata alle spese.
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