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Art. 2655 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2655 Codice Civile

Risoluzione del contratto: la sede nel fallimento
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito il coordinamento tra il giudizio ordinario di risoluzione del contratto e la procedura fallimentare. Se una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è proposta e trascritta prima del fallimento, ma è finalizzata a ottenere restituzioni o risarcimenti dalla massa, essa diventa improcedibile in sede ordinaria. La competenza spetta esclusivamente al giudice fallimentare attraverso il rito dell'accertamento del passivo. La decisione fallimentare non ha natura incidentale ma piena, e deve essere annotata a margine della trascrizione originaria per garantirne la continuità e l'opponibilità.
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Risoluzione contrattuale e fallimento: Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante la risoluzione contrattuale promossa prima del fallimento. Se l'azione mira a ottenere restituzioni o risarcimenti dalla massa fallimentare, il giudizio ordinario diventa improcedibile. La domanda deve essere riproposta davanti al giudice fallimentare tramite il rito dell'accertamento del passivo. La decisione del giudice delegato, pur avendo efficacia endoconcorsuale, mantiene natura costitutiva o dichiarativa e deve essere annotata nei registri immobiliari per garantire la continuità delle trascrizioni.
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Risoluzione contrattuale e fallimento: le Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante il tema della risoluzione contrattuale e fallimento. La Corte ha stabilito che, se un'azione di risoluzione per inadempimento relativa a beni immobili è stata trascritta prima del fallimento, il giudizio ordinario diviene improcedibile se finalizzato a ottenere restituzioni o risarcimenti dalla massa. Tali domande devono essere riproposte dinanzi al giudice fallimentare secondo il rito dell'accertamento del passivo. La decisione del giudice delegato non ha natura incidentale, ma produce gli effetti tipici della risoluzione, permettendo la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari.
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